Responsabilità medica. Danno da perdita di chaces.


La Cassazione torna ad occuparsi della responsabilità medica in tema di danno da perdita di chances, rilevando come l’omessa diagnosi di un processo morboso terminale, sul quale sia possibile intervenire soltanto con un intervento cosiddetto palliativo, non idoneo a guarire ma quanto meno ad alleviare le sofferenze, può determinare un danno al paziente che nelle more non può fruire nemmeno delle cure palliative e deve sopportare le conseguenze del processo morboso.

Cassazione civile Sentenza, Sez. III, 23/05/2014, n. 11522

Il paziente entra in ospedale per un intervento al ginocchio, niente di particolarmente serio. Prima dell’intervento il chirurgo ortopedico lo sottopone ad una serie di esami di routine. Uno di questi esami è una radiografia toracica, dalla quale si evince la assai probabile presenza di una massa tumorale nei polmoni, tanto che si consigliava di approfondire gli accertamenti mediante una TAC. Purtroppo l’ortopedico procede nel suo lavoro senza tenere minimamente in considerazione la cosa e senza disporre ulteriori indagini.

L’intervento al ginocchio riesce perfettamente, ma il paziente peggiora rapidamente e pochi mesi dopo muore. E non per le conseguenze dell’intervento al ginocchio, anche se essere sottoposto ad un intervento chirurgico non indilazionabile nelle sue condizioni non poteva considerarsi una scelta molto avveduta. Gli eredi intentano causa, ma si vedono dare torto sia in primo che in secondo grado.

I giudici di merito rilevavano infatti che il paziente era affetto da una patologia non curabile e non operabile. Non era stato possibile accertare, tramite apposita CTU, né la sussistenza di un qualche rapporto tra l’intervento al ginocchio ed il crollo delle condizioni del paziente, né se la tempestiva diagnosi avrebbe permesso di sottoporre il paziente a cure tali da evitarne il decesso. In altri termini, il medico e l’ospedale si erano difesi affermando che una diagnosi tempestiva non avrebbe cambiato nulla, quanto ad esito infausto del decorso patologico, e gli attori non avevano avuto modo di fornire una prova contraria.

La sentenza della Cassazione ribalta il decisum dei giudici di merito ed in parziale accoglimento del ricorso principale cassa con rinvio la sentenza d’appello, ritenendo che l’omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, anche se si tratta di un male incurabile e sul quale sia possibile intervenire soltanto con un intervento palliativo, determinando un ritardo della possibilità di esecuzione di tale intervento, cagiona al paziente un danno alla persona. Infatti, come rileva la Cassazione, lo sfortunato paziente non ha potuto fruire di tale intervento e, quindi, ha dovuto sopportare le conseguenze del processo morboso e particolarmente il dolore, posto che la tempestiva esecuzione dell’intervento palliativo avrebbe potuto, sia pure senza la risoluzione del processo morboso, alleviare le sue sofferenze.

La pronuncia in esame si riallaccia ad un’interpretazione giurisprudenziale che negli ultimi anni è più volte ricorsa sia nelle sentenze di legittimità che di merito, che aggrava in maniera sostanziale la posizione dei medici meno avveduti nelle diagnosi. In effetti nel caso di specie risulta abbastanza sconcertante l’atteggiamento del chirurgo ortopedico che, pur avendo riscontrato l’esistenza di una grave patologia – che certo esulava il suo campo ma che indubbiamente meritava un approfondimento – il medico non aveva fatto una piega, compiendo il suo intervento e dimettendo il paziente, senza nemmeno prescrivergli ulteriori accertamenti.

Era stato il medico di base, mesi dopo, a prescrivergli degli esami da cui era emerso che non c’era più nulla da fare.

Forse non ci sarebbe stato nulla da fare nemmeno se gli esami fossero stati effettuati subito; forse la condotta terapeutica sarebbe risultata la stessa anche nel caso in cui la diagnosi fosse stata tempestiva. Ma questa circostanza, anche se dimostrata, di per sé non esclude che la tardività della diagnosi abbia inciso sulla qualità di vita del paziente. E questo non solo perché lo stesso intervento, effettuato prima, avrebbe prodotto più tempestivamente i suoi effetti; ma anche perchè il ritardo può significativamente compromettere la “qualità di vita” a cui avrebbe avuto diritto il paziente nelle more della diagnosi correttamente eseguita, condannandolo ad un periodo in cui non ha avuto nemmeno la possibilità di somministrazione di farmaci ed interventi palliativi. Al limite, nel caso in cui non fosse stato nemmeno possibile intervenire, il paziente avrebbe ricevuto quanto meno le cure palliative.

Infatti, la giurisprudenza afferma che anche a fronte di un processo morboso ineluttabile, di fronte a cui la medicina nulla può, se non alleviare le sofferenze, la diagnosi non tempestiva cagiona comunque al paziente un danno alla propria persona fisica, per il semplice fatto di aver dovuto sopportare per intero le gravissime conseguenze dell’intero processo morboso, con le conseguenti sofferenze, che avrebbero potuto essere quanto meno alleviate.

Siamo di fronte ad una particolare incarnazione di quella multiforme creatura dottrinaria e giurisprundenziale denominato “danno da perdita di chances”. Ed è bene chiarire in cosa consista questa chance. Non è, o non è necessariamente, una chance di sopravvivenza, ma può darsi che per il povero paziente non ci sia davvero nulla da fare, e che nessun intervento, neanche tempestivo, avrebbe potuto salvargli la vita. Ma per colpa del medico il paziente, pur condannato, perde anche la possibilità (la chance, appunto) di vivere meglio e più a lungo durante il decorso della malattia, grazie alle cure palliative.

La Corte di Cassazione richiama espressamente il precedente, quasi analogo, del 2008. In quel caso era stato accertato che la tardività della diagnosi e dei conseguenti interventi avevano pregiudicato le possibilità di sopravvivenza del paziente, oltre alla qualità della sua vita.

Nel caso in esame nessuna prova era stata raggiunta in ordine alle possibilità di sopravvivenza in caso di diagnosi tempestiva. Tuttavia, la Cassazione ritiene che vi sia ugualmente una responsabilità del sanitario, la cui funzione non è soltanto quella di fare in modo che il paziente non muoia, ma anche di fare in modo, se il decesso non può essere evitato, che il suo paziente viva il più a lungo possibile ed il meglio possibile.

In conclusione, secondo l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, la chance, intesa quale concreta ed effettiva occasione favorevole di poter conseguire un determinato bene o risultato, non è una mera aspettativa di fatto ma un’entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di un’autonoma valutazione. La perdita della possibilità stessa di conseguire un risultato favorevole determina di per sé un danno risarcibile.

Ciò che pare più rilevante è che la Cassazione ritenga risarcibile non solo la perdita della possibilità di guarire, ma la perdita della possibilità di condurre una vita migliore. Un danno così configurato potrebbe richiamare il peggioramento della qualità della vita che caratterizzava il danno esistenziale, ma ci pare di poter affermare che questo sia, a tutti gli effetti, un danno alla salute.

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