Guida sotto l’effetto di droghe: rifiuto dell’esame del sangue


La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione con sentenza del 17 ottobre 2016, n. 43864, torna a parlare della guida sotto l’effetto di droghe soffermandosi sulla questione del rifiuto dell’esame del sangue

E’ opportuno precisare che, diversamente da quanto accade per l’ebbrezza alcolica, nel quale caso il conducente può esprimere il proprio rifiuto all’accertamento del valore del tasso alcolemico mediante alcoltest (nella consapevolezza che verranno applicate le pene previste per la fascia più alta dello stato di ebrezza), l’art. 187 C.d.S. non consente alle Forze dell’Ordine di denunciare il conducente sulla sola base di elementi comportamentali, come lo stato confusionale o il precario equilibrio. Pertanto, l’accertamento della guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti può avvenire esclusivamente mediante il prelievo e l’analisi di liquidi fisiologici del guidatore.

Secondo quanto emerge dalla sentenza della non sussiste il reato.

Il caso vedeva un conducente essere invitato a sottoporsi ad accertamenti di routine, sia per il tasso alcolemico sia mediante precursore per il rinvenimento di sostanze stupefacenti. L’uomo era stato invitato a sottoporsi a successivo prelievo ematico per l’accertamento specifico al fine di verificare lo stato di alterazione psicofisica ma si rifiutava, adducendo di avere già eseguito il prelievo di urine.

L’art. 187, comma 3, cod. strad. stabilisce che <<qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia, ovvero quando il conducente si rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale, fatti salvi gli ulteriori obblighi di legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope>>

Ha avuto modo di precisare la Cassazione Penale, sez IV, 8 luglio 2008, n. 33312 che <<La condotta tipica del reato previsto dall’art. 187, commi primo e secondo, codice della strada non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato d’alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione. Perché possa dunque affermarsi la responsabilità dell’agente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma altresì che egli guidava in stato d’alterazione causato da tale assunzione>>.

L’art. 186, comma 5, cod. strad., recita <<per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche, l’accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di polizia stradale, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque equiparate a tali fini>>

La normativa prevede che il conducente sottoposto ad accertamento, fuori dei casi di sinistro stradale, mediante apparecchiature mobili possa essere condotto, in casi di esito positivo di tale accertamento, presso strutture sanitarie affinché si proceda al prelievo di campioni di liquidi biologici a condizione che non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo. Ciò precisato, i Giudici della Suprema Corte hanno affermato che <<non è configurabile il reato di cui all’art. 187, comma 8, cod. strad., nel caso in cui il conducente rifiuti un tipo di prelievo, come quello ematico, acconsentendo ad un altro prelievo di liquidi biologici, come le urine, sufficiente a dimostrare l’assunzione dello stupefacente>>

Si legge, infatti, in Sentenza che <<la normativa non sanziona il rifiuto opposto ad un particolare prelievo di campioni biologici, quanto, piuttosto, la condotta ostativa all’accertamento di una condotta ovvero deliberatamente elusiva dell’accertamento di una condotta di guida indiziata di essere gravemente irregolare e tipicamente pericolosa, onde il giudice di merito avrebbe dovuto prendere atto del fatto che, in relazione alle circostanze del caso concreto, tale rifiuto non risultava deliberatamente indicativo dell’intento dell’imputato di eludere il controllo>>.

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