Le investigazioni difensive e i consulenti tecnici


Nel “nuovo” processo penale le investigazioni difensive sono spesso la chiave di volta di una difesa vincente.
Le indagini investigative difensive sono espressione pratica del diritto costituzionale di ogni cittadino di difendersi contrastando le accuse che gli sono mosse nonché elemento indefettibile di quel “giusto processo” che il Legislatore ha formalizzato con la novella legislativa del 2001 (Legge n. 63/2001).
Da sottolineare che il diritto della parte di difendersi provando è riconosciuto dal Legislatore in modo assolutamente ampio in tutte le fasi del procedimento penale (anche a seguito di una sentenza definitiva per la presentazione della richiesta di revisione e prima che si instauri il procedimento penale in una forma preventiva di indagine del difensore per il combinato disposto degli artt. 327-bis e 391-nonies c.p.p.) e non solo all’indagato/imputato ma anche alla persona offesa costituita o meno parte civile (oltre che alle altre eventuali parti private).
Il codice di procedura penale disciplina le attività delle investigazioni difensive nel titolo VI^ bis denominato “investigazioni del difensore” dall’art. 391 bis all’art. 391 decies.
Le attività che il codice di procedura penale disciplina sono:

  • Il colloquio documentato o meno del difensore (o i suoi sostituti appositamente incaricati) con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’attività investigativa;
  • La richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione;
  • L’accesso ai luoghi aperti al pubblico, privati o non aperti al pubblico (oggetto specifico della presente trattazione).

Il campo delle indagini espletabili dal difensore è sicuramente più ampio rispetto a quello relativamente esiguo oggetto di una specifica disciplina del codice di procedura.
Sono diversi gli atti di indagine del difensore non espressamente previsti dal Legislatore ma assolutamente idonei a reperire elementi utili alla parte:

  • La consultazione di fonti aperte accessibili dal web;
  • La documentazione fotografica di luoghi, tragitti, distanze, tempi di percorrenza facilmente realizzabile con google maps;
  • La consultazione di albi, elenchi, banche dati;
  • L’esecuzione di esperimenti giudiziali (non irripetibili) che verranno documentati dal difensore e forniti al Giudice (si pensi alla visuale che un soggetto può avere stando in un determinato luogo o al tragitto che si assume essere stato coperto da un soggetto in una data situazione ed altro ancora);
  • Le operazioni tecniche eseguibile con la collaborazione di un consulente per la documentazione dello stato di luoghi, persone e cose;
  • La richiesta di tabulati telefonici (di utenze intestate al proprio assistito) con l’indicazione delle chiamate in entrata ed in uscita e le celle agganciate ed altro ancora.

Al fine di garantire una migliore difesa in ambito penale, è fondamentale avvalersi della assistenza professionale di consulenti tecnici che possano affiancare il difensore durante tutta l’attività, in ogni fase processuale. 
Fondamentale, pertanto, appare la collaborazione tra esperti (avvocato e consulente tecnico) capace di offrire una mirata ed efficace difesa, valorizzando gli aspetti meta-giuridici di centrale importanza per la piena tutela di diritti dell’accusato.
Perchè è importante la sinergia tra Avvocato e Consulente Tecnico:

  • Assistenza nel corso delle investigazioni difensive: l’avvocato difensore può aver la necessità di svolgere questo tipo di attività al fine di contrastare l’accusa e dimostrare circostanze a discarico non considerate dal Pubblico Ministero. In questi casi potrebbe essere necessario escutere testimoni oppure svolgere accertamenti su cose pertinenti il reato. In questi casi la presenza di un consulente tecnico è di fondamentale importanza. Può essere importante la presenza di uno psicologo che possa indicare il modo migliore per raccogliere una testimonianza genuina e cogliere eventuali segnali di disagio che proverrebbero dal termine durante l’audizione. È anche utile la presenza dello psicologo al fine di effettuare una valutazione psicologica del teste per decidere sull’opportunità di citarlo in giudizio. Questo tipo di affiancamento è anche possibile in caso di vittime di reato che abbiano bisogno di supporto psicologico durante la ricostruzione degli avvenimenti. Così come è importante la presenza di un esperto in informatica forense nel momento in cui si debba procedere con l’individuazione ed il prelievo di prove da supporti informatici. Importante, in quel caso, è anche l’indicazione circa la modalità con cui si dovrà procedere per valutare se si tratti di un accertamento tecnico ripetibile oppure no. Anche la figura di un medico legale può essere importante, sia nella valutazione del danno (nel caso in cui l’assistito sia la persona offesa) sia nell’ipotesi di dover comparare i segni di una aggressione, per valutare se sono compatibili con la ricostruzione del reato offerto dal P.M.;
  • Esame del fascicolo processuale: l’analisi del materiale a disposizione può essere svolta con l’ausilio del consulente tecnico che, con una forma mentis diversa rispetto a quella del giurista può mettere in luce eventuali aspetti che potrebbero rivelarsi utili al difensore. Lo psicologo, ad esempio, attraverso l’analisi di SIT (i verbali delle dichiarazioni delle persone informate sui fatti rilasciate alla Polizia nel corso delle indagini preliminari), audizioni, note tecniche di altri esperti può evidenziare particolari circostanze, affermazioni, metodologie di interrogatorio o errori che potrebbero aver condotto a conclusioni errate gli investigatori. Stessa cosa può dirsi per il consulente informatico (nelle ipotesi di reati informatici), per l’esperto in cinematica stradale (nelle ipotesi di reati di lesioni o omicidio stradale) e per il medico legale (nelle ipotesi di reati contro la persona). Il lavoro condotto in tal modo può portare a dimostrare l’estraneità dell’imputato ai fatti addebitatigli.
  • Assistenza al difensore nella redazione di atti: l’esperto può collaborare con l’avvocato per redigere richieste di accertamento peritale o di audizione in sede di Incidente Probatorio, ponendo alla base di queste richieste motivazioni di carattere tecnico scientifico. Stesso discorso vale per la redazione dei motivi d’appello nei quali possono essere messe in luce aspetti tecnici non considerati in modo adeguato nel corso del processo e nella sentenza di primo grado.
  • Redazione di note tecnico-scientifiche su argomenti e quesiti psicologici ad uso legale o di pareri pro-veritate: questo tipo di documenti possono essere depositati al giudice in modo da sottolineare l’importanza di una particolare circostanza che altrimenti non potrebbero essere messi in luce adeguatamente nel corso del dibattimento.
  • Preparazione alla cross-examination: nel sistema giudiziario italiano il teste, nel corso del dibattimento, viene escusso da tutte le parti in causa (accusa pubblica, accusa privata e difesa). Il testimone è pertanto sottoposto ad un esame diretto e ad un controesame. Oltre alla importanza di avere a disposizione consulenti tecnici che sappiano affrontare il processo penale, con il proprio consulente tecnico potrebbe essere utile preparare il controesame dei testi e dei consulenti della parte avversa, in particolar modo per i testi più importanti, cercando di costruire domande tese a dimostrare l’insussistenza delle dichiarazioni fatte o, quantomeno, la loro falsificabilità.
  • Preparazione dell’arringa: potrebbe essere utile preparare con il consulente tecnico uno schema da seguire nel corso dell’arringa in modo da porre in evidenza le argomentazioni più importanti da rimarcare, mettendo in risalto le argomentazioni tecniche su cui, spesso, possono basarsi i processi penali odierni. 

L’Avvocato Roberto Loizzo predilige il lavoro in team con l’ausilio di consulenti tecnici ed esperti in diversi settori al fine di poter offrire all’assistito la migliore assistenza nel processo penale.