Sospensione della patente. I provvedimenti del Giudice e Prefetto.


Gli artt. 186 e 187 del Codice della Strada (Cds) prevedono quale pena accessoria la sospensione della patente di guida (per un periodo variabile a seconda della gravità della sanzione inflitta).
La pena accessoria di cui si tratta è applicata anche se l’imputato opta per il c.d. “patteggiamento” ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti e la pena è sospesa.

Sarà, quindi, il Giudice del procedimento penale che infliggerà la pena accessoria al termine del processo e la stessa avrà efficacia e comincerà a decorrere nel momento in cui la Sentenza diviene esecutiva (ovvero a seguito dell’esperimento dei tre gradi di giudizio oppure nel caso in cui decorrano inutilmente i termini di tempo per proporli).

Materialmente – e stiamo trattando ancora della sospensione della patente di guida quale sanzione amministrativa accessoria alla condanna in sede penale – a provvedere è, appunto, l’autorità amministrativa preposta ovvero il Prefetto.

La sospensione quale pena accessoria ha la funzione punitiva/rieducativa ed è inflitta dal Giudice penale con lo stesso principio di tutte le pene (anche accessorie) previste dal Codice Penale.

Molto spesso (anzi, per i reati indicati ex artt. 186 e 187 Cds, sempre) il provvedimento di sospensione della patente di guida previsto dal Giudice penale quale pena accessoria, segue ad una prima sospensione che viene decisa ed attuata dal Prefetto competente a seguito del ritiro della patente da parte delle forze di polizia accertatrici dell’illecito (che poi sarà oggetto del processo penale ove l’infrazione al codice della strada realizzi anche un reato).

Tale sospensione decisa nella durata e materialmente attuata dal Prefetto è prevista dall’art. 223 del Cds (derubricato: Ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato) che prevede l’intervento del Prefetto a seguito del ritiro della patente di guida da parte dell’agente o dell’organo accertatore “…nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida….”.

A seguito del predetto ritiro effettuato al momento della contestazione, infatti, il documento di guida è trasmesso al Prefetto competente per territorio che disporrà “…la sospensione provvisoria della patente di guida fino ad un massimo di due anni….” (in certi casi previsti dal comma 2 del medesimo articolo 223 Cds la sospensione provvisoria può essere fino a tre anni).

Vi sono, quindi, due provvedimenti sospensivi della patente di guida in esito al compimento di fatti-reato previsti dal Codice della strada (primi fra tutti la guida in stato di ebbrezza e la guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti ex art.. 186 e 187 Cds):

– un primo provvedimento subito dopo il fatto (ovvero che segue il ritiro della patente effettuato dagli Agenti che rilevano la commissione della condotta reato prevista dalla norma incriminatrice) previsto dal Codice della strada quale provvedimento cautelare (e non già con funzione punitiva/rieducativa) deciso dal Prefetto competente senza contraddittorio, con un’ampia discrezionalità e con la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di difesa piuttosto ristretta (si possono presentare solo memorie scritte in brevissimo tempo) e, semmai, “rinviato” ad una eventuale impugnazione avanti al Giudice di Pace (nè più nè meno con la medesima procedura che si adotta per ricorrere alle c.d. multe);

– un secondo provvedimento sospensivo della patente di guida deciso dal Giudice del procedimento penale quale sanzione amministrativa accessoria unitamente alla pena prevista per la commissione del fatto reato. La seconda sospensione sarà materialmente applicata ugualmente dal Prefetto (ma decisa dal Giudice penale) a seguito del processo ove l’interessato potrà svolgere compiutamente la sua difesa (per quanto possibile preso atto della concreta vicenda).

E’ evidente che i due provvedimenti sospensivi si collocano in due fasi temporali ben distinte: una assai prossima alla commissione della condotta assunta quale reato ed uno successivamente all’esito del processo penale di tal che il condannato avrà sicuramente già espiato il “primo” provvedimento sopensivo cautelare della patente di guida deciso ed applicato dal Prefetto ex art. 223 CdS.

La Giurisprudenza ha chiarito che i due periodi di sospensione (cautelare del Prefetto e punitivo/rieducatico del Giudice del processo penale) non sono cumulabili: colui al quale sono applicati NON dovrà scontare una somma algebrica dei due periodi poichè da quello deciso dal Giudice penale quale sanzione accessoria dovrà essere detratto quello già inflitto dal Prefetto in sede cautelare.

Il Giudice del processo penale, quindi, in sede di quantificazione della sospensione della patente di guida quale sanzione accessoria NON potrà tenere conto del periodo di sospensione applicato (prima) dal Prefetto (in sede cautelare); e sarà il Prefetto stesso in esecuzione della pena inflitta dal Giudice a provvedere alla detrazione del periodo scontato quale sospensione cautelare.

La prassi Giudiziaria ha, infatti, anche stabilito che tale opera di “scomputo” debba essere effettuata materialmente dal Prefetto (che, lo ricordiamo, è deputato alla concreta applicazione della sospensione anche nel caso in cui si tratti di sospensione della patente quale sanzione accessoria decisa dal Giudice penale) anche qualora il Giudice penale non accenni alla detrazione nella Sentenza:

“… le differenti finalità e diversi presupposti che caratterizzano il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria dalla patente di guida e la sanzione accessoria della sospensione della patente applicata dal giudice penale, all’esito dell’accertamento di violazione del codice stradale, escludono la possibilità di computare il periodo di sospensione provvisoria nella determinazione della durata della sanzione amministrativa definitivamente applicabile dal giudice. Tuttavia, ciò non comporta che due periodi di sospensione sia cumulabili, giacché essi sono, invece, complementari: infatti, è necessario che, in relazione al medesimo fatto nei confronti dello stesso soggetto, l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente risulti un’unitaria e sia compresa tra il minimo ed il massimo previsto dalle disposizioni del codice della strada, ancorché quella definitiva, disposta dal giudice, sia stata preceduta dall’applicazione provvisoria disposta dal prefetto. Ne consegue che è il prefetto, organo di esecuzione della sanzione amministrativa accessoria, a dover provvedere alla detrazione, obbligatoria, del periodo di sospensione eventualmente presso offerto, senza che vi sia bisogno dia esplicita dichiarazione al riguardo da parte dell’autorità giudiziaria competente. (cfr. Sezioni Unite della Cassazione 21 giugno 2000, Cerboni).

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