Rapporto lavoratori e Facebook


Secondo quanto statuito dalla Sezione Lavoro della Cassazione, il datore di lavoro può creare una falsa identità su Facebook per controllare se il personale sta chattando sul social network durante l’orario di lavoro, mettendo a repentaglio la sicurezza degli impianti ai quali è addetto e il regolare funzionamento dell’azienda. La Cassazione ha sottolineato come questo tipo di controllo sia lecito in quanto non ha <<ad oggetto l’attività lavorativa e il suo esatto adempimento, ma l’eventuale perpetrazione di comportamenti illeciti da parte del dipendente>> già “manifestatisi” in precedenza.
Con queste motivazioni i supremi giudici hanno confermato il licenziamento per giusta causa di un operaio abruzzese, addetto alle presse di una stamperia, che si era allontanato dalla sua postazione per chattare per un quarto d’ora. A causa di questo non era potuto intervenire prontamente su una pressa bloccata da una lamiera che era rimasta incastrata nei meccanismi.
L’operaio, nonostante l’incidente, anche nei giorni successivi si era intrattenuto con il cellulare in conversazioni su Facebook e, per verificare con certezza le sue abitudini, l’azienda aveva incaricato il responsabile del personale di spiare il dipendente creando un falso profilo di donna su Facebook per adescare l’operaio sospettato di violare le disposizioni aziendali sulla sicurezza delle fasi di lavorazione e degli impianti. Secondo il datore di lavoro questo tipo di accertamento non violava lo statuto dei lavoratori perché mancava “di continuità, anelasticità, invasività e compressione dell’autonomia del lavoratore”.

Questo punto di vista è stato condiviso dalla Sezione lavoro della Cassazione con la sentenza 10955 secondo cui <<sono tendenzialmente ammissibili i controlli difensivi “occulti” anche ad opera di personale estraneo all’organizzazione aziendale, in quanto diretti all’accertamento di comportamenti illeciti diversi dal mero inadempimento della prestazione lavorativa, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, purché le modalità di accertamento non siano eccessivamente invasive e siano rispettose delle garanzie di libertà e dignità dei dipendenti>>.
Ma creare un falso profilo su Facebook non integra la commissione di un reato?
Secondo la sentenza n. 25774/14 emanata dalla Cassazione in data 16.06.14, sì in quanto va a configurare il reato di sostituzione di persona ma, affinché scatti tale reato è necessaria o l’intenzione, da parte del reo, di procurare a sé o ad altri un vantaggio (patrimoniale o non patrimoniale), oppure l’intenzione di recare ad altri un danno.
In tal caso, per i giudici, il falso profilo su Facebook, <<era destinato a riscontrare e sanzionare un comportamento idoneo a ledere il patrimonio aziendale, sotto il profilo del regolare funzionamento e della sicurezza degli impianti e si è trattato di un “controllo difensivo” ex post sollecitato dagli episodi occorsi nei giorni precedenti, e cioè dal riscontro della violazione da parte del dipendente della disposizione aziendale che vieta l’uso del telefono cellulare e lo svolgimento di attività extralavorativa durante l’orario di servizio>>.
Anche localizzare il dipendente tramite il suo “accesso a Facebook dal cellulare” è una tecnica consentita <<nella presumibile consapevolezza del lavoratore di poter essere localizzato attraverso il sistema di rilevazione satellitare del suo cellulare>> e la Cassazione precisa altresì che <<controllare una persona a distanza tramite Gps è una forma “di pedinamento eseguita con strumenti tecnologici, non assimilabile ad attività di intercettazione” soggetta a ferree autorizzazioni e costituisce “piuttosto una attività di investigazione atipica i cui risultati sono senz’altro utilizzabili in sede di formazione del convincimento del giudice>>.

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