Vi riporto una vicenda affrontata dal nostro studio e che mi ha visto coinvolto sotto il profilo umano e professionale, quest’ultimo aggravato dalla difficoltà di dover rappresentare un cliente quale difensore d’ufficio (difficoltà che tutti gli addetti ai lavori conoscono).
Una vicenda giudiziaria nata in un contesto di grave marginalità sociale, una condanna pesantissima arrivata nonostante la stessa Procura avesse chiesto l’assoluzione, e un ribaltamento in appello costruito riga per riga sui vizi della sentenza di primo grado.
C’è un dato, all’inizio di questa vicenda, che vale più di ogni commento: al termine del dibattimento di primo grado davanti al Tribunale di Bari, il Pubblico Ministero — dopo aver esaminato personalmente e a lungo la persona offesa in aula — aveva chiesto l’assoluzione dell’imputato “perché il fatto non sussiste”. Il Collegio giudicante lo ha invece condannato a sette anni di reclusione.
È da questa distanza, tra la valutazione di chi ha rappresentato l’accusa e quella del giudice, che è partita l’impugnazione che lo Studio ha portato davanti alla Corte d’Appello di Bari, e che si è chiusa con un risultato che vale la pena raccontare: assoluzione nel merito dal reato più grave, ed estinzione degli altri due capi d’imputazione.
La vicenda
Il procedimento riguardava un uomo, all’epoca dei fatti privo di stabile occupazione e di un’abitazione, accusato dalla propria compagna — con cui aveva condiviso una convivenza durata circa nove anni, segnata da due sfratti, da mesi trascorsi a dormire in automobile e dalla sottrazione del figlio della coppia, dato in adozione per l’incapacità genitoriale di entrambi — di maltrattamenti abituali, lesioni personali e violenza sessuale continuata nell’ambito della relazione.
Il Tribunale, sulla base pressoché esclusiva delle dichiarazioni della persona offesa, aveva ritenuto provate tutte le accuse, condannando l’imputato alla pena di sette anni di reclusione, oltre alle pene accessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell’interdizione legale.
Il vizio individuato in appello: la motivazione apparente
Il cuore della strategia difensiva non è stato negare in blocco i fatti, ma dimostrare che la sentenza di condanna non reggeva al proprio interno. La giurisprudenza di legittimità, quando la responsabilità dell’imputato si fonda solo sulle dichiarazioni della persona offesa, richiede un vaglio “più penetrante e rigoroso” di quello riservato a un testimone qualunque — la stessa sentenza di primo grado lo riconosceva espressamente, richiamando i principi della Cassazione.
Il problema è che, dopo averlo enunciato, quel vaglio rigoroso non è stato in concreto svolto. Il verbale d’udienza restituiva una deposizione costellata di ridimensionamenti: la persona offesa aveva più volte derubricato gli episodi contestati come “non gravi”, “sporadici”, riconducendoli alla tensione di un periodo di fortissimo disagio abitativo ed economico vissuto da entrambi (“per tutti e due pesante, anche per lui”, nelle sue stesse parole), e in un caso arrivando ad attribuire a sé stessa l’iniziativa del contatto fisico. La sentenza impugnata registrava questi ridimensionamenti — li definiva “ritrosia” — ma non spiegava perché, nonostante essi, le prime dichiarazioni rese in fase di indagine dovessero comunque prevalere su quanto riferito in aula, sotto giuramento e nel contraddittorio.
A ciò si aggiungeva un’ulteriore incongruenza logica: il Tribunale aveva escluso qualsiasi intento di rivalsa della persona offesa basandosi, tra l’altro, sul fatto che i contatti telefonici con l’imputato fossero proseguiti anche dopo la denuncia — un elemento che, nella struttura argomentativa della sentenza, finiva però per essere letto in senso opposto a seconda della convenienza, senza che la contraddizione fosse mai sciolta.
Su queste basi, in appello si è sostenuto che la sentenza di primo grado fosse affetta da motivazione apparente e da travisamento della prova: vizi che, quando riguardano il punto decisivo dell’attendibilità dell’unica fonte di prova, minano l’intera tenuta della decisione.
L’esito: due pronunce diverse, non una assoluzione generica
È importante essere precisi, perché la vicenda processuale merita di essere raccontata con lo stesso rigore con cui è stata affrontata in aula: la Corte d’Appello di Bari non ha pronunciato un’unica assoluzione “in blocco”, ma due esiti distinti, riformando integralmente la sentenza di primo grado.
Per il capo d’imputazione più grave — la violenza sessuale, sul quale era stata calcolata la pena base di sei anni — la Corte ha pronunciato assoluzione piena nel merito, perché il fatto non sussiste.
Per gli altri due capi — i maltrattamenti e le lesioni — la Corte ha invece dichiarato il non doversi procedere per intervenuta remissione di querela, previa riqualificazione giuridica dei fatti (dal delitto di maltrattamenti abituali, procedibile d’ufficio, a fattispecie meno gravi procedibili a querela di parte): un esito reso possibile proprio dalla rilettura della vicenda proposta dalla difesa, che aveva evidenziato come gli episodi contestati — pochi, distanziati nel tempo e privi di qualunque riscontro esterno — non integrassero quella “condotta abituale” e quel “regime di vita vessatorio” che il reato di maltrattamenti richiede, ma tutt’al più fatti isolati, per i quali la querela — già rimessa dalla persona offesa e accettata dall’imputato fin dal primo grado — precludeva la procedibilità.
La Corte ha inoltre dichiarato la perdita di efficacia della misura cautelare del divieto di avvicinamento, cui l’imputato era sottoposto dal gennaio 2025.
Il risultato complessivo, a un anno esatto dall’inizio della vicenda cautelare, è che da una condanna a sette anni di reclusione non residua, oggi, alcuna affermazione di responsabilità penale.
Una precisazione doverosa
Ad oggi è stato depositato il solo dispositivo della sentenza d’appello; la motivazione sarà depositata nei successivi novanta giorni, e la pronuncia non è ancora irrevocabile. È un limite che vale la pena dichiarare apertamente: la solidità di un risultato processuale si misura anche nella sua trasparenza.
Perché questo caso conta
Al di là dell’esito individuale, la vicenda offre un insegnamento che vale per chiunque si trovi, da innocente, a fronteggiare un’accusa penale grave: una condanna — anche pesante — non è la fine della storia se la sentenza che la sorregge non è costruita su una valutazione reale, puntuale e non contraddittoria delle prove. Individuare e dimostrare la differenza tra una motivazione che c’è solo sulla carta e una motivazione che davvero affronta i punti critici del processo è, spesso, il lavoro che decide l’esito di un appello.