Profili di responsabilità penale per la diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro


Con la diffusione del Covid-19, sono stati adottati una serie di provvedimenti volti a contrastare la diffusione del Virus anche negli ambienti di lavoro. Il Ministero della Salute, con circolare del 3 febbraio n. 3190, ha fornito a tutti coloro che, per ragioni lavorative, sono a contatto con il pubblico le seguenti indicazioni: “lavarsi frequentemente le mani; porre attenzione all’igiene delle superfici; evitare i contatti stretti e protratti con persone con sintomi influenzali e adottare ogni ulteriore misura di prevenzione dettata dal datore di lavoro”.
Successivamente sono stati emanati diversi decreti del Presidente del Consiglio che hanno determinato la sospensione di tutte le attività commerciali e industriali, fatta eccezione per quelle individuate nell’allegato 1 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020 che autorizzava le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, le edicole, le farmacie e le parafarmacie, la ristorazione con consegna a domicilio, i servizi bancari, finanziari ed assicurativi, l’attività del settore agricolo, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
Per tutte le attività lavorative elencate in tale allegato, sono state imposte una serie di precauzioni finalizzate a tutelare quella categoria di lavoratori costretta a proseguire la propria attività. Per questo motivo è stato stipulato un Protocollo firmato, il 14 marzo 2020, dal Governo e dal Presidente di Confindustria, volto a coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative per fronteggiare il rischio di contagio da Covid-19. Questo protocollo prevede, ove possibile, la riduzione o la sospensione dell’attività lavorativa (mediante il ricorso ad ammortizzatori sociali, a congedi retribuiti ed al c.d. smart working), mentre, laddove ciò non fosse attuabile, viene prevista la prosecuzione delle attività lavorative, a condizione che vengano assicurati adeguati livelli di protezione per i lavoratori.

Cosa succede se ci ritroviamo nell’ipotesi in cui si svolga una attività in presenza di condizioni che non rispettino gli adeguati livelli precauzionali stabiliti dalle diverse fonti normative per scongiurare il contagio da Covid-19?

E’ opportuno, sin da subito, sottolineare che non vi è alcun dubbio che il contagio da Covid-19 nei luoghi di lavoro vada considerato alla stregua di un vero e proprio infortunio sul lavoro. Una conferma di questo si ricava dall’art. 42, comma 2, del decreto legge n. 18, del 17 marzo 2020 (cosiddetto Decreto Cura Italia), secondo cui il contagio da Coronavirus deve essere trattato dal datore di lavoro pubblico e privato e dall’Inail come un infortunio. La stessa Inail conferma ciò all’interno di una propria circolare del 3 aprile 2020 la n. 13.
Per la giurisprudenza penale, poi, “in tema di lesioni personali, costituisce “malattia” qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell’organismo, ancorché localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni organiche generali, onde lo stato di malattia perdura fino a quando sia in atto il suddetto processo di alterazione. Del tutto correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto che costituisce malattia l’instaurazione nell’organismo di un meccanismo degenerativo, che, se non fronteggiato tempestivamente e costantemente con l’assunzione di terapia farmacologia, conduce ad ulteriori alterazioni e alla fase conclamata di AIDS” (ex plurimis, Cass. pen., Sez. V, n. 43763 del 29/09/2010).
Da ciò discende, inevitabilmente,  che nei casi di contrazione del Covid-19, da parte dei dipendenti o di terzi, all’interno dei luoghi di lavoro, potrebbe insorgere una responsabilità sia del datore di lavoro (per i reati di lesioni colpose e omicidio colposo, commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro) sia della società per violazione del d.lgs. n. 231 del 2001.
I predetti reati potranno, tuttavia, essere concretamente contestati in presenza di tre condizioni:
1. che il contagio sia avvenuto all’interno dell’ambiente di lavoro;
2. che vi sia stata una violazione della normativa emergenziale e/o del d.lgs. n.81 del 2008;
3. che sussista un nesso di causalità tra l’evento dannoso (lesioni o morte) e la violazione della normativa predetta.


Il datore di lavoro, come sappiamo, ha una posizione di garanzia nei confronti dei propri dipendenti e la legge prevede una serie di cautele che deve adottare, anche nelle ipotesi di Pandemia nella quale ci troviamo (effettuare la valutazione dei rischi derivanti dall’esposizione agli agenti biologici presenti nell’ambiente, informare i lavoratori circa il pericolo esistente, fornire i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, e tanti altri indicati nel d.lgs.n. 81 del 2008). L’omissione di tali cautele configurerà, in capo al datore di lavoro, la violazione delle contravvenzioni previste dal T.U. 81/2008, che potranno eventualmente costituire profili di colpa specifica in caso di contaminazione di soggetti entrati in contatto con l’ambiente lavorativo. In buona sostanza, il datore di lavoro è il destinatario dell’obbligo giuridico di impedire che chi entra in contatto con l’ambiente lavorativo contragga il Covid-19. Il mancato rispetto di tale obbligo può discendere, una responsabilità penale per le fattispecie di omicidio colposo e lesioni personali colpose, di cui agli artt. 589 e 590 c.p., commesse in violazione della normativa a tutela dell’igiene e della sicurezza sul lavoro.
La posizione di garanzia copre anche i terzi che entrano in contatto con la realtà aziendale (sempre che il terzo non abbia posto in essere un comportamento di volontaria esposizione a pericolo).
La mancata adozione delle misure di tutela della salute dei dipendenti e dei terzi, da parte del titolare della posizione di garanzia, potrebbe anche esporre la società ad una responsabilità, qualora si verifichino cumulativamente le seguenti condizioni:
1. il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto che rivesta funzione di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’Ente;
2. il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’Ente;
3. l’Ente sia sprovvisto di un adeguato Modello Organizzativo idoneo alla prevenzione del reato presupposto.
L’esempio più calzante sulla responsabilità cumulativa datore di lavoro ed ente lo ritroviamo nel famoso caso Thyssenkrupp Acciai Speciali Terni S.p.A.
Nel caso di contagio da Covid-19 all’interno dell’ambiente lavorativo, l’interesse o il vantaggio dell’ente potrebbero essere ravvisati, ad esempio, nel risparmio conseguente al mancato acquisto dei dispositivi di protezione individuali specifici (guanti, mascherine, gel igienizzante, ecc.), oppure nella mancata riduzione dell’attività produttiva, che si sarebbe, invece, verificata in caso di adozione delle misure prescritte per Legge (distanziamento, divieto di assembramenti, scaglionamenti).

L’aspetto certamente più difficoltoso per l’accertamento della responsabilità penale, sarà rappresentato dalla prova del nesso di causalità, tra la condotta omissiva del garante della sicurezza ed i singoli episodi di contaminazione.  Questo perchè andrà dimostrato che i sintomi o il decesso sono causa dell’esposizione al virus e non conseguenza di altre patologie cliniche (prova certamente non sarà facile da fornire, atteso che in moltissimi casi non sono stati nemmeno eseguiti esami scientificamente idonei a dimostrare l’avvenuto contagio).
In considerazione dell’ampia diffusione del virus nell’ambiente, poi, sarà difficile accertare se lo stesso sia stato contratto in azienda e a causa di specifiche omissioni del management, oppure se al di fuori di essa.
Ad ogni buon conto, il datore di lavoro è chiamato, oggi più che mai, ad adottare misure necessarie a prevenire e a contenere il rischio di malattie in azienda, evitando conseguenze che potrebbero comportare pesanti responsabilità per lo stesso e per la società.

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