Diritto Penale del lavoro: la responsabilità penale del Committente


Oggi affrontiamo una tematica molto particolare che riguarda la responsabilità penale del committente nelle situazioni di infortuni sul lavoro.
Analizziamo, in modo particolare, la configurazione del reato di cui agli artt. 113 e 589 co.2 c.p. per violazione dell’art. 28 D. Lvo 81/80, partendo da un caso affrontato dallo studio.

A seguito di morte sul posto di lavoro, il committente è stato sottoposto a procedimento penale perché, secondo l’impianto accusatorio, ometteva di far redigere il “documento di valutazione rischi aziendali – DVR” nonché il “documento unico di valutazione rischi aziendali – DUVRI”.
Secondo l’impianto accusatorio, dunque, al committente spetta un controllo a monte prima dell’affidamento dei lavori ad una ditta appaltatrice, sulla scorta di quanto contenuto all’interno del D. Lgs. N. 81 del 2008 che, nel suo articolo 26, si sofferma sulla responsabilità del committente. Secondo tale enunciazione normativa, dunque, risulterebbe – in caso di infortunio del lavoratore – una sorta di intreccio di responsabilità tra il datore di lavoro ed il committente medesimo.

E’ doveroso, in tal tema, porci alcune domande. Il doppio binario della responsabilità penale scatta in automatico? È ammesso il principio della onniscienza giuridica e legale, secondo l’assunto esteso in ogni ambito del brocardo “ignorantia legis non excusat”?
A chiarire il punto interviene la Corte di Cassazione che, con Sentenza del 18.01.2012 n. 3563, statuisce come <<tale principio [la doppia responsabilità datore di lavoro/committente n.d.r] non può essere applicato automaticamente, non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori. Al fine, quindi, di fondare la responsabilità del committente, è necessario porre particolare attenzione alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dal committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, l’ingerenza del committente stesso nell’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto o del contratto di prestazione d’opera e, da ultimo, la percepibilità agevole ed immediata da parte del committente di eventuali situazioni di pericolo (Cass. pen., Sez. IV, 8 aprile 2010, n. 150811, Cusmano ed altri, rv. 247033)>>.
La Suprema Corte, quindi, con detta pronuncia, conclude esprimendo il principio di diritto secondo cui, per fondare la responsabilità penale del committente, non si può prescindere da una attenta analisi fattuale, al fine di verificare quale sia stata, in concreto, l’effettiva incidenza della condotta del committente nell’eziologia dell’evento, a fronte della capacità organizzativa della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori.
La sentenza in esame ci fornisce una serie di spunti di riflessione in merito al giudizio di colpevolezza da formularsi nei confronti del committente, qualora si tratti di un committente “inesperto”, sprovvisto delle conoscenze richieste per adempiere gli obblighi prevenzionistici di legge, paragonabile all’ “uomo della strada”.
La figura del committente può essere definita “particolare” nel panorama del diritto penale del lavoro. Per un verso, deve considerarsi l’elemento di impulso dell’appalto e della prestazione d’opera. Senza di lui, infatti, appaltatore e prestatore non potrebbero fornire i loro mezzi e le loro prestazioni lavorative [1]. Per altro verso non ha diretto accesso ai lavori né un rapporto immediato con i lavoratori, tant’è che esistono, nella disciplina anti-infortunistica per i cantieri, diverse figure che lo possono sostituire, in primis il responsabile dei lavori[2].
La figura del committente e, di conseguenza, le ipotesi di responsabilità penale di quest’ultimo, hanno subito, man mano, un ampliamento. Si è passati dal committente quale figura marginale (era responsabile solo nell’ipotesi di seria ingerenza nel lavoro dell’appaltatore) ad un soggetto sul quale ricade l’obbligo di garantire il rispetto della normativa prevenzionistica. Questo principio, discendente dall’obbligo per l’imprenditore di adottare tutte le misure necessarie per proteggere l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori (così come disciplinato dall’art. 2087 c.c.), aveva comportato che chiunque esercitasse tale potere fosse responsabile dell’adempimento dei precetti di legge, riconoscendogli una posizione di garanzia sia sotto il profilo di una responsabilità omissiva, per non aver impedito il fatto, sia sotto quello di una responsabilità colposa.
Di conseguenza, per esonerare il committente da un’automatica attribuzione di responsabilità penale, giurisprudenza e dottrina hanno elaborato una serie di adempimenti da effettuare, consistenti nella verifica dei requisiti di idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore in relazione alla specifica attività da compiere, nell’ostacolare l’inizio dei lavori in presenza di situazioni pericolose e nel non restare inerte in caso di palesi violazioni di legge da parte dell’appaltatore[3].
Tutti questi principi sono confluiti nel d.lgs. 81/2008, il cui articolo 26 prevede, da una parte, la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi, e, dall’altra parte, l’obbligo di fornire informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell’ambiente dove opereranno. Su quest’ultimo punto viene riconosciuta la necessità della redazione del Duvri (Documento Unico di Valutazione Dei Rischi derivanti dalla Interferenza). L’evoluzione, così susseguitasi, ha determinato che il committente fosse qualificato quale figura estremamente coinvolta nel processo di prevenzione degli infortuni, a cui si richiede la conoscenza precisa dei rischi presenti nel luogo di lavoro ed un bagaglio tecnico-scientifico tale da poter valutare, in concreto, l’idoneità dell’appaltatore o del prestatore d’opera.
La su citata sentenza della Corte di Cassazione fotografa, invece, una situazione in cui il committente sia privo delle necessarie competenze per adempiere a quanto stabilito dal d.lgs. 81/2008, in quanto, non esercitando professionalmente attività d’impresa, non è in grado di conoscere la normativa anti-infortunistica.

Andiamo per ordine, seguendo l’excursus logico della Cassazione.

La Corte, conscia della gravosa situazione imposta dal d. lgs. 81/2008 al committente non qualificato, ha sancito che non è possibile una sua applicazione tout court, causandone un’automatica responsabilità. È invece necessaria, secondo il Supremo Consesso, una verifica in concreto della situazione di fatto per vedere se quest’ultimo abbia tenuto comportamenti causalmente rilevanti ai fini del verificarsi dell’infortunio e se sia possibile muovergli un’istanza di colpevolezza, in linea con altri precedenti[4], in cui si è riconosciuta l’impossibilità di invocare un coinvolgimento indiscriminato del committente.
Ai fini dell’accertamento della responsabilità penale del committente, stante l’imprescindibile verifica delle circostanze di fatto, occorrerà dunque appurare la condotta da questi tenuta secondo i quattro criteri esposti dalla Corte di Cassazione con la già evocata sentenza del 18.01.2012 n. 3563, che qui si andranno a richiamare con riferimenti al caso in esame.

a) specificità dei lavori da eseguire;

b) criteri seguiti dal committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera.

L’obbligo di valutare l’idoneità tecnico-professionale del prestatore d’opera pone la prima domanda. Come può un committente non qualificato valutare effettivamente tale idoneità?
Il controllo che egli effettuerà, secondo la Cassazione, deve essere semplicemente di tipo formale e concretizzarsi nel valutare se il lavoratore sia iscritto al registro delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato o se è in possesso dei requisiti prescritti dal D.P.R. del 2007.
Tale controllo appare, ovviamente, ineludibile, se non si vuole che il committente sia chiamato a rispondere per la scelta di un soggetto che si è manifestato incapace. Incombe dunque su di lui una sorta di culpa in eligendo, in quanto egli è pur sempre investito di una posizione di garanzia nei confronti del prestatore d’opera[5].

c) l’ingerenza del committente stesso nell’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto o del contratto di prestazione d’opera;

d) la percepibilità agevole ed immediata da parte del committente di eventuali situazioni di pericolo

Per quanto riguarda gli ultimi due punti sanciti dalla Corte di Cassazione nella già citata sentenza, appare difficile, come si è detto, che il committente non qualificato sia in grado di poter segnalare al prestatore d’opera i rischi specifici sottesi alla lavorazione e dunque tenere una condotta causalmente efficace a scongiurare l’infortunio. Si può dire che il T.U. imponga al committente un obbligo di agire, di fare qualcosa, cioè di segnalare i rischi specifici, non curandosi se il soggetto sia effettivamente dotato delle necessarie conoscenze per adempiere.
Andiamo per ordine.
Sulla ingerenza nell’esecuzione dei lavori, la Corte ha ritenuto che, qualora il committente intervenga nella conduzione dei lavori, viene meno la separazione dei ruoli tra chi svolge l’attività lavorativa e chi ne fa richiesta. Di conseguenza il committente muta il suo ruolo e, quindi, le sue obbligazioni variano di contenuto, assumendo di conseguenza la responsabilità penale per l’infortunio occorso.
Il committente, secondo la Suprema Corte, risponderebbe penalmente qualora l’ingerenza dovesse sovrapporsi, con frequenza, in attività e processi che non gli competono, interferendo nell’autonomia organizzativa delle altre unità produttive coinvolte[6].
Riguardo invece alla segnalazione dei rischi specifici, la Corte ha ritenuto che tale obbligo debba concernere solamente quei rischi dotati di immediata ed agevole percepibilità da parte del committente, secondo il parametro dell’homo eiusdem condicionis ac professionis, ovverosia un individuo con il medesimo bagaglio tecnico e conoscitivo del committente non qualificato.
La Suprema Corte, inoltre, nell’indicare questo punto utilizza una terminologia particolarmente selettiva, parlando di <<percepibilità agevole ed immediata da parte del committente di eventuali situazioni di pericolo>>.

Queste, in sostanza, le linee guida dettata dalla Corte di Cassazione in tema di responsabilità penale per il Committente nelle ipotesi di infortunio sul lavoro.

_______________

[1] Il committente, secondo l’art. 2, co. 1, lett. b del d.lgs. 494/1996, è il soggetto per conto del quale l’opera viene realizzata.

[2] D. Potetti, Responsabilità del committente e del responsabile dei lavori nei cantieri temporanei o mobili, CP, 2008, 1, 309

[3] In merito a questo punto, la dottrina aveva individuato, come criteri di discernimento il possesso di sufficienti attrezzature e mezzi d’opera, la presenza di un’adeguata organizzazione aziendale per la sicurezza e la salute dei lavoratori, il possesso di mezzi individuali e collettivi, l’attestazione di un basso livello di infortuni sul lavoro nei tre anni precedenti. V. Padovani, Il nuovo volto del diritto penale del lavoro.

[4] Cass., sez. III pen., 20 dicembre 2002, Landi; Cass., sez. III pen., 15 dicembre 1997, n. 1769, Magnani; Cass., sez. IV pen., 26 novembre 1996, Perilli; Cass., sez. III pen., 29 maggio 1996, n. 775, Bressan.

[5] La culpa in eligendo deve essere «verificata concretamente, con riferimento esclusivo alla conoscenza o quantomeno conoscibilità della idoneità dell’appaltatore prescelto, avuto riguardo della situazione esistente al momento della conclusione del contratto», Cass., sez. III civ., 29 ottobre 1997, n. 10652.

[6] Sul tema si è espressa anche la Cassazione civile, sez. lav., 27/05/2011,  n. 11757 statuendo che <<In tema di appalto, una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile quando si versi nell’ipotesi di culpa in eligendo, che ricorre qualora il compimento dell’opera o del servizio siano stati affidati ad un’impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi, ovvero risulti provato che il fatto lesivo è stato commesso dall’appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso, il quale, esorbitando dalla mera sorveglianza sull’opera oggetto del contratto, abbia in tal modo esercitato una concreta ingerenza sull’attività dell’appaltatore, al punto da ridurlo al ruolo di mero esecutore>>.

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