articolo di Avv. Maggie Chiara Natale
Da sempre, il nostro ordinamento penale è incentrato sulla rieducazione del condannato, il quale non può essere sottoposto ad una mera punizione, tipica della giustizia retributiva, ma necessita di un percorso nell’ambito del quale gli venga concessa l’opportunità di assumere consapevolezza circa il disvalore delle proprie condotte. L’obiettivo è, infatti, quello che l’individuo, una volta rimesso in libertà, abbia la capacità di riconoscere un comportamento come illecito e, di conseguenza, di evitarlo.
Se questo ragionamento vale per chiunque si trovi ad avere a che fare con la giustizia penale, è sicuramente necessario rafforzare il concetto alla base del medesimo con riferimento a chi già necessita di un supporto terapeutico, clinico o psicologico che sia.
01. La differenziazione terapeutica
Sempre più di frequente le carceri si ritrovano a fronteggiare la problematica della gestione di pazienti affetti da disturbi mentali o psichiatrici o, ancora, da uso di sostanze. Ebbene, a tal proposito il sistema penitenziario italiano si è aperto alla differenziazione terapeutica, grazie alla quale è possibile diversificare le misure di trattamento con riguardo alla salute fisica e mentale del detenuto. Le strutture carcerarie, invero, non sono state ab origine concepite per seguire adeguatamente soggetti che necessitino di specifiche cure o percorsi riabilitativi, ed è per questo che il nostro ordinamento ha visto la necessità di applicare e migliorare nel tempo la disciplina della differenziazione terapeutica, con la quale si punta ad attribuire alla pena detentiva la funzione rieducativa che per legge la caratterizza e che ha progressivamente assunto priorità, offrendo così al detenuto la concreta occasione di reintegrarsi nella società in modo costruttivo. Un aspetto fortemente rilevante ed altrettanto discusso della differenziazione terapeutica (non a caso al centro dell’attenzione di questo articolo) è quello del trattamento delle dipendenze, specialmente da sostanze stupefacenti. Spesso, invero, è proprio l’abuso di siffatte sostanze a costituire il punto di partenza per la commissione di talune condotte criminose, ragion per cui si rende indispensabile guardare alla dipendenza come ad una condizione sanitaria che necessita di idoneo trattamento medico e non come ad una mera colpa criminale.
02. La sospensione dell’esecuzione: l’art. 90 d.P.R. n. 309/1990
Su questa scia, già a partire dagli anni ’90 il legislatore ha predisposto delle particolari tutele per i tossicodipendenti condannati a pena detentiva. Nello specifico, l’art. 90 del d.p.r. n. 309/1990, nel tentativo di far fronte al crescente fenomeno delle dipendenze da sostanze stupefacenti ed alle ripercussioni sociali e sanitarie ad esso collegate, ha introdotto la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva per i soggetti tossicodipendenti. Tale beneficio, però, può essere concesso solo a condizione che vengano soddisfatti determinati requisiti:
- la diagnosi di tossicodipendenza, che deve essere riscontrata da una commissione medica o da una struttura sanitaria competente;
- l’impegno per il condannato di intraprendere un programma di recupero o un trattamento terapeutico specifico, che può svolgersi presso comunità terapeutiche specializzate, ospedali psichiatrici o centri di recupero per tossicodipendenti. All’interno di tali strutture l’individuo può non soltanto scontare la pena, ma altresì riabilitarsi completamente dalla propria dipendenza;
- la valutazione della pericolosità sociale che, qualora accertata, preclude l’applicazione dell’istituto in esame. Viene, dunque, messa al primo posto, in tale ipotesi, la sicurezza della collettività.
La misura della sospensione della pena per i detenuti tossicodipendenti si inserisce, quindi, in una più vasta visione di giustizia riparativa e rieducativa. Il percorso alternativo alla detenzione inframuraria. La pena non viene meno: cambia il luogo in cui si sconta e lo scopo diventa la cura della dipendenza, presupposto del reinserimento.

Attraverso l’inserimento in comunità o in apposita struttura e grazie alle cure e alle attenzioni che gli vengono riservate, invero, il detenuto migliora la qualità della sua vita e aumenta le sue probabilità di reinserimento in società, evitando di subire un isolamento che potrebbe condurlo ad un peggioramento della propria condizione.1
03. La novità: la legge 5 agosto 2026, n. 140
Recentissimo, poi, l’ulteriore intervento normativo di natura affine all’istituto appena analizzato.Il riferimento è, ovviamente, alla legge del 5 agosto 2026, n. 140, la quale, all’articolo 1, statuisce quanto segue:
Legge 5 agosto 2026, n. 140 · art. 1
“1. Quando non ricorrono i presupposti per l’affidamento in prova di cui all’articolo 94, se deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcoldipendente una condanna a pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a otto anni o a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente un reato di cui all’articolo 4 -bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ad eccezione delle ipotesi di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale per le quali resta fermo il limite di otto anni, l’interessato può chiedere in ogni momento di essere ammesso alla detenzione domiciliare presso le strutture di cui al comma 2 del presente articolo, sulla base di un programma terapeutico socio-riabilitativo residenziale. L’interessato può altresì chiedere in ogni momento, sulla base di un programma terapeutico socio-riabilitativo semiresidenziale, di essere ammesso alla detenzione domiciliare presso luogo idoneo diverso dalle strutture di cui al comma 2, quando deve essere eseguita una condanna a pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a otto anni, per reati diversi da quelli di cui all’articolo 4 -bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ad eccezione delle ipotesi di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale.
2. La domanda deve indicare la volontà del richiedente di proseguire o intraprendere un programma terapeutico socio-riabilitativo residenziale o semiresidenziale presso una struttura privata accreditata ai sensi dell’articolo 117 o in una struttura pubblica residenziale del Servizio sanitario nazionale specializzata per la cura e per la riabilitazione dalle tossicodipendenze o alcoldipendenze. Alla domanda sono allegati, a pena di inammissibilità, l’indicazione della correlazione tra la tossicodipendenza o l’alcoldipendenza e il reato, il programma terapeutico finalizzato al recupero del condannato e la valutazione di cui al comma 4, relativa all’accertamento della effettiva e attuale condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza, nonché all’idoneità del programma terapeutico al recupero del condannato, con l’indicazione della relativa procedura di accertamento. In caso di richiesta di prosecuzione di programma terapeutico già in corso, alla domanda è allegata altresì la valutazione sull’andamento del programma e sulla sua idoneità ai fini del recupero e della risocializzazione del condannato, avuto anche riguardo a condizioni di comorbilità psichiatrica e tossicologica.
3. Il tribunale accoglie l’istanza se ritiene che il programma contribuisce al concreto recupero del richiedente e previene il pericolo che egli commetta altri reati. Tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma.”
L’estratto della norma riportato risulta particolarmente significativo giacché evidenzia la costante tendenza del legislatore a prediligere il carattere dell’umanità della pena, costituzionalmente previsto.
04. L’art. 27 della Costituzione e il senso di umanità
L’art. 27 della nostra Carta Costituzionale, infatti, al comma terzo, recita: “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. Nondimeno, la più frequente attitudine è – naturalmente – quella di leggere siffatta disposizione nel suo significato giuridico negativo, perdendo di vista l’imposizione impartitaci (in positivo, appunto) dal Costituente di elaborare delle misure che devono privilegiare il senso di umanità, perché soltanto secondo tale modalità è plausibile auspicare al conseguimento dello scopo rieducativo della pena.
05. Giustizia riparativa: l’ordinanza di Busto Arsizio
Da un lato, i succitati interventi normativi e il ruolo sempre più incalzante dei percorsi di giustizia riparativa (si guardi alla mediazione penale) – promosso e irrobustito dalla riforma Cartabia – rispondono affermativamente a detta esigenza. A tal riguardo, al fine di sottolineare la primarietà dell’obiettivo rieducativo all’interno dell’ordinamento, merita un breve approfondimento quanto di recente statuito dalla giurisprudenza in tema di giustizia riparativa. Corte d’Assise di Busto Arsizio · ordinanza 19 settembre 2023Importante risonanza mediatica ha avuto l’ordinanza della Corte d’Assise di Busto Arsizio emessa il 19 settembre 2023, con la quale si è affermata la possibilità per l’imputato, qualora lo richieda, di partecipare ai percorsi di giustizia riparativa nonostante il mancato consenso della vittima. Ciò in quanto la funzione rieducativa e riabilitativa del condannato risponde ad un bisogno di pacificazione che non si limita alle singole parti coinvolte nella vicenda penale, ma si estende all’intero contesto sociale di riferimento.
06. Le criticità pratiche
Tanto premesso, c’è di fatto che le manifestazioni legislative e giurisprudenziali sinora trattate incontrano spesso degli ostacoli nell’applicazione nella realtà. Uno dei principali problemi che gli operatori del diritto riscontrano è l’insufficienza di strutture terapeutiche idonee o disponibili, l’accesso alle quali è limitato, con la conseguenza che spesso si verifica un sovraffollamento di detenuti, ai quali viene sottratta la possibilità di un’assistenza terapeutica adeguata.

Quando si parla di dipendenze, poi, la crepa è più che mai aggravata dal connubio tra la mancanza di disponibilità e di qualità delle strutture esistenti e la superficialità con cui alcuni detenuti intraprendono il percorso. La buona riuscita della misura, invero, non dipende esclusivamente dalla corretta impostazione del percorso, ma, in gran parte, anche dalla serietà e dall’impegno dell’internato, il quale, com’è facilmente intuibile di fronte alla complessa problematica della dipendenza, spesso incorre nel rischio di non completare il trattamento e di ricadere nel solito circolo vizioso.
07. Conclusioni
In conclusione, la scelta dell’ordinamento penitenziario di incentivare le misure alternative alla detenzione inframuraria, soprattutto per quei soggetti che necessitino di speciale assistenza, pur protendendo, vantaggiosamente e conformemente al dettato costituzionale, verso il fondamentale principio rieducativo, necessita di un monitoraggio attento e continuo da parte delle autorità, che hanno il compito di garantire, nella pratica, la concreta efficacia delle misure introdotte.