La Consulta estende la “Particolare Tenuità del Fatto” ai reati di Resistenza e Violenza a Pubblico Ufficiale


Un’importante novità per la difesa penale: la Corte Costituzionale rimuove il divieto automatico di applicazione dell’art. 131-bis c.p. per i reati commessi contro le forze dell’ordine.

Con la recente sentenza n. 172 del 2025, depositata il 27 novembre 2025, la Corte Costituzionale ha riscritto un aspetto cruciale del diritto penale riguardante i reati contro la Pubblica Amministrazione. La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui escludeva automaticamente l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto per i reati di violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 c.p.) e resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.).

Il Caso: una disparità di trattamento irragionevole

La questione è stata sollevata dal Tribunale di Firenze nell’ambito di un procedimento a carico di una donna incensurata, accusata di resistenza aggravata per aver colpito con uno schiaffo un agente di polizia che le impediva l’accesso a una manifestazione politica per raggiunti limiti di capienza.

Il giudice a quo aveva rilevato che, pur sussistendo tutti i presupposti per ritenere il fatto di “particolare tenuità” (condotta occasionale, danni minimi, situazione specifica), la legge ne impediva l’applicazione4. L’art. 131-bis, terzo comma, prevedeva infatti una preclusione assoluta per i reati commessi contro ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.

La decisione della Corte: violazione del principio di uguaglianza

La Corte Costituzionale ha accolto la questione, ritenendo che tale esclusione violasse l’art. 3 della Costituzione per manifesta irragionevolezza.

Il ragionamento dei Giudici si è basato su un confronto tecnico tra diverse fattispecie di reato. La Corte ha osservato che, a seguito della riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022), l’istituto della particolare tenuità del fatto è divenuto applicabile anche a reati con pene edittali più severe, purché il minimo edittale non superi i due anni.

In questo nuovo quadro normativo, si era creata una situazione paradossale:

• La causa di non punibilità era ammessa per il reato di Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario (art. 338 c.p.), che è un reato più grave, punito con la reclusione fino a sette anni e che colpisce organi collegiali.

• La stessa causa di non punibilità era invece vietata per i reati di Violenza o Resistenza a un singolo pubblico ufficiale (artt. 336 e 337 c.p.), che sono reati meno gravi, puniti con la reclusione fino a cinque anni.

La Consulta ha stabilito che è “manifestamente irragionevole” che il beneficio della non punibilità sia concesso per il reato più grave (contro l’organo collegiale) e negato per quello meno grave (contro il singolo agente).

Cosa cambia per gli indagati e gli imputati

Questa sentenza non significa che resistere a un pubblico ufficiale sia diventato lecito. Significa, però, che il Giudice recupera la discrezionalità di valutare il caso concreto.

D’ora in poi, anche in presenza di reati di resistenza o violenza a pubblico ufficiale, sarà possibile ottenere l’assoluzione per particolare tenuità del fatto se:

1. L’offesa è minima (es. spintoni leggeri, reazioni verbali, atti di violenza privi di conseguenze fisiche rilevanti);

2. La condotta non è abituale.

La Corte ha sottolineato come l’esclusione automatica dell’esimente andasse a scapito della funzione rieducativa della pena, che esige un sistema sanzionatorio coerente e razionale.

Conclusione

La sentenza n. 172/2025 rappresenta un fondamentale riequilibrio del sistema. Essa permette di evitare le conseguenze penali di una condanna per episodi minori, che spesso scaturiscono da momenti di tensione momentanea e non denotano una reale pericolosità criminale del soggetto.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *