La rapidissima evoluzione tecnologica impone all’avvocato penalista una continua rilettura delle categorie dogmatiche tradizionali, specialmente quando la prova scientifica e digitale diviene il fulcro delle vicende processuali. Una recente pronuncia della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione torna a fare chiarezza su un tema di stringente attualità: le condizioni di legittima acquisizione e l’utilizzabilità a fini probatori degli screenshot relativi a messaggi WhatsApp.
La sentenza n. 24803 del 2 luglio 2026 riafferma principi essenziali per il rito penale, offrendo preziosi spunti operativi anche nell’ambito delle indagini investigative difensive.
Il Caso di Specie: Atti Persecutori e Divieto di Avvicinamento
La vicenda processuale sottoposta al vaglio degli Ermellini nasceva dalla condanna di un imputato per atti persecutori (stalking) e per la violazione di un provvedimento cautelare (ex art. 387-bis c.p.), il quale imponeva il divieto di comunicazione con la persona offesa.
Nel ricorso per cassazione, la difesa dell’imputato sollevava, tra gli altri, un vizio di natura sistematica: la presunta inutilizzabilità degli screenshot delle chat WhatsApp inseriti nel fascicolo probatorio. Secondo l’assunto difensivo, tali contenuti sarebbero stati acquisiti in violazione delle garanzie costituzionali sulla corrispondenza e, soprattutto, in assenza di un preventivo decreto di sequestro ai sensi dell’art. 254 c.p.p..
In questo specifico procedimento, inoltre, si era assistito all’acquisizione delle stampe “sull’accordo delle parti”, elemento che denotava la formale rinuncia (sia da parte della persona offesa che dell’imputato, il quale ne aveva ammesso la paternità) alla pretesa di segretezza della comunicazione.
Il Principio di Diritto: Nessun Sequestro ex Art. 254 c.p.p.
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato, sancendo un principio granitico: quando gli screenshot di messaggi WhatsApp vengono forniti agli inquirenti da uno degli interlocutori (in questo caso la persona offesa), non è richiesto alcun provvedimento di sequestro ex art. 254 c.p.p..
Il ragionamento logico-giuridico della Suprema Corte si fonda su due pilastri essenziali:
- La Natura di “Documento” (Art. 234 c.p.p.): La produzione di uno screenshot da parte di chi partecipa alla chat rappresenta semplicemente la “memorizzazione” e la documentazione di un fatto storico. Tale attività è pienamente sussumibile nella disciplina della prova documentale di cui all’art. 234 c.p.p., ponendosi in continuità con il consolidato orientamento delle Sezioni Unite in tema di registrazioni fonografiche di colloqui tra presenti. La chat prodotta costituisce la mera documentazione di una comunicazione alla quale il soggetto ha preso parte e di cui ha appreso legittimamente il contenuto. PDF+ 2
- Il Perimetro dell’Art. 15 della Costituzione: Richiamando anche la pronuncia della Corte Costituzionale n. 170/2023, la Cassazione chiarisce che l’art. 15 Cost. protegge la libertà e la segretezza della comunicazione principalmente dalle intrusioni di terzi estranei. Non osta, viceversa, alla possibilità che uno degli interlocutori disponga delle informazioni lecitamente acquisite durante il rapporto comunicativo. Il diritto alla riservatezza dell’altro partecipante non è in questo caso direttamente protetto dalla Costituzione nei confronti del co-interlocutore. Tale diritto cede dinanzi all’esigenza primaria di formazione e conservazione del mezzo di prova, specialmente quando l’iniziativa è volta alla tutela di un diritto della persona offesa. PDF+ 4
Riflessi Operativi per le Investigazioni Investigative Difensive
L’orientamento ribadito dalla Cassazione riveste un’importanza cardinale per l’attività del difensore penalista, in particolare in fase di compimento delle indagini difensive dirette.
Se, da un lato, l’assenza di un obbligo di sequestro snellisce le modalità di acquisizione della prova da parte dell’accusa e della persona offesa, dall’altro attribuisce la medesima agilità probatoria alla Difesa. Il difensore di fiducia può, infatti, acquisire in via documentale le chat del proprio assistito, cristallizzando immediatamente un elemento probatorio (magari utile a smontare un’accusa) senza dover transitare da provvedimenti abdicativi o dall’intervento dell’Autorità Giudiziaria.
In sede di interpretazione ed acquisizione della prova scientifica, l’acquisizione documentale dello screenshot resta un primo passo essenziale. Tuttavia, dal punto di vista della Criminologia e della Criminalistica forense, è sempre opportuno raccomandare l’estrazione forense del dato tramite copia bit-a-bit (utilizzando software certificati) per prevenire qualsiasi successiva eccezione processuale riguardante l’integrità e la genuinità del reperto informatico, qualora la controparte dovesse disconoscerne il contenuto.
Definizioni Essenziali
Per una maggiore chiarezza sistematica, si richiamano i concetti normativi affrontati dalla pronuncia:
- Art. 234 c.p.p. (Prova documentale): Prevede l’ammissione di scritti o altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose, acquisibili al fascicolo del dibattimento qualora formati fuori dal procedimento.
- Art. 254 c.p.p. (Sequestro di corrispondenza): Atto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per vincolare lettere, pieghi, pacchi e telegrammi presso gli uffici postali, se vi è fondato motivo di ritenere che siano spediti dall’imputato o a lui diretti.
- Art. 15 Costituzione: La norma a presidio dell’inviolabilità e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, diritti limitabili esclusivamente con atto motivato dell’Autorità Giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.