Interrogatorio preventivo e procedimenti plurisoggettivi: il dubbio rimesso alle Sezioni Unite


La riforma “Nordio” (Legge 114/2024) ha introdotto nel nostro ordinamento una garanzia definita di civiltà giuridica: l’interrogatorio preventivo (art. 291, comma 1-quater, c.p.p.). L’obiettivo è chiaro: consentire all’indagato di interloquire con il Giudice prima che venga emessa una misura cautelare coercitiva “minore”. Tuttavia, la pratica giudiziaria ha fatto emergere una criticità nei procedimenti con più indagati, portando la questione all’attenzione delle Sezioni Unite.

Il conflitto tra segreto e garanzia

Il problema sorge quando, in un medesimo procedimento, il GIP deve valutare la posizione di più persone. Se per l’indagato “A” non sussistono pericoli di fuga o inquinamento probatorio, questi avrebbe diritto all’interrogatorio preventivo. Ma se per l’indagato “B” (coindagato per reati connessi) esiste un concreto rischio di inquinamento che impone la misura “a sorpresa”, la convocazione di “A” finirebbe inevitabilmente per svelare l’indagine anche a “B”, vanificando le esigenze cautelari.

È legittimo, in questi casi, “sacrificare” il diritto all’interrogatorio preventivo dell’indagato “A” a causa delle esigenze cautelari riguardanti “B”?

L’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite

Per risolvere questo contrasto, la V Sezione Penale della Cassazione, con l’ordinanza n. 35613 del 30 ottobre 2025, ha rimesso il quesito alle Sezioni Unite.

I punti focali che il massimo consesso dovrà chiarire sono:

  1. L’estensione della deroga: Se il pericolo di inquinamento probatorio riferito a un solo indagato possa giustificare l’omissione dell’interrogatorio preventivo per tutti i coindagati.
  2. Il regime della nullità: Se l’omissione dell’interrogatorio determini una nullità assoluta o una nullità a regime intermedio, e quali siano i termini perentori per eccepirla.

Strategia Difensiva: la tempestività dell’eccezione.

In attesa della decisione definitiva, il difensore deve agire con estrema prudenza tecnica. La tesi prevalente suggerisce che l’eccezione di nullità per mancato interrogatorio preventivo debba essere formulata, a pena di decadenza, già durante l’interrogatorio di garanzia (ex art. 294 c.p.p.) che segue l’esecuzione della misura.

Attendere il ricorso al Tribunale del Riesame potrebbe rivelarsi tardivo qualora le Sezioni Unite optassero per la qualificazione della nullità come “a regime intermedio” (art. 182 c.p.p.).

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