Molestie a mezzo Facebok


Ancora una volta la Corte di Cassazione torna ad occuparsi di reati che possono essere commessi avvalendosi dei social e, questa, volta, affronta il tema delle molestie a mezzo Facebook.
La prima sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza nr. 37596 del 12 settembre 2014, ha precisato che <<integra il reato di cui all’art. 660 c.p. l’invio di messaggi molesti, “postati” sulla pagina pubblica di Facebook della persona offesa, trattandosi di luogo virtuale aperto all’accesso di chiunque utilizzi la rete e quindi di “luogo aperto al pubblico”>>.
Il caso in oggetto riguarda la contestazione ad un capo redattore del reato di cui all’art. 660 c.p. accusato di aver posto in essere reiterate e frequenti molestie verbali a sfondo sessuale nei confronti di una sua collaboratrice sia nella sede del suo ufficio sia attraverso il social network Facebook. Il Tribunale di Livorno pronunciava sentenza di assoluzione dell’imputato ritenendo che sia le condotte poste in essere nell’ufficio sia quelle effettuate a mezzo Facebook non integrassero la fattispecie contestata. L’iter logico seguito dal giudice di primo grado era il seguente: la redazione di un giornale non poteva qualificarsi come luogo aperto al pubblico e l’invio di messaggi tramite internet non poteva, inoltre, essere equiparato all’uso del telefono.
Di diverso avviso si rivelava la sentenza emessa dalla Corte d’Appello territorialmente competente la quale, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava il capo redattore colpevole per il reato a lui ascritto. In particolare, i giudici di secondo grado, con riferimento alle molestie realizzate verbalmente sul posto di lavoro ed in presenza dei colleghi, hanno ritenuto che la redazione di un giornale può integrare la condizione di “luogo pubblico”, trattandosi di ufficio privato al quale possono accedere sia la categoria dei dipendenti del giornale stesso sia eventuali estranei che portano notizie o chiedono la pubblicazione di annunci, ma anche le molestie attuate mediante internet sulla pagina Facebook della persona offesa, integrano il reato in esame, trattandosi di una community aperta, sul profilo personale della vittima accessibile da chiunque.

La Suprema Corte di Cassazione, invece, annullava senza rinvio la sentenza impugnata ritenendo che il reato si fosse nel frattempo estinto per prescrizione ma entrava comunque nel merito della vicenda confermando quando asserito dai giudici di secondo grado. In modo particolare la Cassazione specificava che la piattaforma sociale Facebook rappresenta una sorta di agorà virtuale, <<una piazza immateriale>> – come viene definita dalla Cassazione – che consente un numero indeterminato di <<accessi e di visioni rese possibili da un’evoluzione scientifica che certo il legislatore non era arrivato ad immaginare>>.

Questa sentenza altro non è che la conferma di quello che sta avvenendo e che da tempo sostengo nel mio lavoro: molte fattispecie criminose, che in passato apparivano circoscritte in determinati ambiti, oggi si stanno spostando nel digitale, nel mondo che quotidianamente frequentiamo. Oggi assistiamo, sempre più, a termini come cyber-bullismo; terrorismo digitale, tutti reati che, prima, erano circoscritti in determinate mura.

La sentenza in questione appare particolarmente significativa e innovativa poichè viene affermata la configurabilità del reato di cui all’art. 660 c.p. anche in luoghi virtuali in quanto la piattaforma sociale Facebook viene considerata un <<luogo aperto al pubblico in virtù della sua accessibilità ad un numero indeterminato di soggetti>>. Tale articolo dispone che “chiunque in un luogo pubblico, ovvero con il mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516″. Ecco che quindi la Corte di Cassazione conferisce al luogo pubblico una connotazione anche virtuale e tale pronuncia si rivela di fondamentale importanza in un contesto storico in cui la diffusione dei social network è diventata capillare in tutti i settori della vita dei singoli, abbracciando non solo la vita privata di ciascuno di noi ma, anche, quella professionale.
Molto significativo, e ricco di spunti di riflessione, è l’iter logico seguito per arrivare a detta conclusione con la conseguente distinzione fatta dalla Suprema Corte tra la pagina del profilo personale di un utente Facebook, leggibile da tutti i suoi contatti, e la casella privata di messaggistica che, invece, resta riservata alla lettura della sola destinataria. Solo nel primo caso, infatti, le molestie devono considerarsi pubbliche in quanto la bacheca del social network deve considerasi una piazza immateriale accessibile a chiunque, all’interno della quale si verificano un numero indeterminato di visioni ed accessi.
Nel caso in cui si sia in presenza di messaggi privati, invece, non ricorrerà la fattispecie criminosa in quanto questi sono sprovvisti dei requisiti di pubblicità ed accessibilità a chiunque, tipici proprio del reato di molestia.

Come sempre dico, quindi, ricordatevi sempre che, quando siete collegati ad internet e, a maggior ragione su Facebook, fisicamente vi trovate nella vostra cameretta davanti ad un monitor ma, nella realtà, siete in una pubblica piazza con un megafono in mano.

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